Domande frequenti sul Regolamento di previdenza Vita Classic

Quando potrò andare in pensione?

La rendita AVS (1° pilastro) può essere percepita al più presto a 63 anni, mentre la rendita della cassa pensioni (2° pilastro) già a 58 anni. Sia nel 1° che nel 2° pilastro le rendite devono essere percepite al più tardi a 70 anni. Nella cassa pensioni potete scegliere tra rendita e prelievo di capitale, oppure optare per un mix di entrambi.

→ Art. 2.2 e segg. del Regolamento di previdenza Vita Classic

  AVS (1° pilastro) Cassa pensione (2° pilastro)
Prelievo anticipato 63 anni 58 anni
Prelievo posticipato 70 anni 70 anni

A quanto ammonta la rendita per conviventi in caso di decesso?

In caso di decesso prima del pensionamento, per legge la rendita per coniugi è pari al 60% della rendita d’invalidità massima. In caso di decesso dopo il pensionamento, è pari al 60% della rendita di vecchiaia. La Fondazione collettiva Vita eroga tuttavia anche una rendita per conviventi, a condizione che questi abbiano vissuto in comunione domestica con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino al suo decesso. Le prestazioni concrete sono indicate nel piano di previdenza individuale. È possibile che la rendita per conviventi sia superiore alle prestazioni minime previste dalla legge.

→ Art. 4.5.1 e 4.5.2 del Regolamento di previdenza Vita Classic

Cosa succede al mio capitale di previdenza in caso di divorzio?

In caso di divorzio, metà dell’intero capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio viene trasferito alla cassa pensioni del o della partner da cui si divorzia. In un modello di famiglia tradizionale la persona che lavora un numero maggiore di ore potrebbe poi avere una grossa lacuna nella cassa pensioni. È possibile colmarle con dei riscatti volontari. A tale proposito, dopo un divorzio sono previste disposizioni speciali.

→ Art. 7.1 del Regolamento di previdenza Vita Classic

Cosa succede al mio capitale di previdenza se cambio datore di lavoro?

Dovrete far trasferire il vostro capitale di previdenza all’istituto di previdenza del vostro nuovo datore di lavoro. Se questo supera l’importo definito per il finanziamento delle prestazioni, la cassa pensioni non è tenuta ad acquisire l’intero avere. Il resto può essere versato su un conto di libero passaggio o su un conto deposito e prelevato separatamente al momento del pensionamento, con effetti positivi sul carico fiscale.

→ Art. 4.7 del Regolamento di previdenza Vita Classic

Cosa succede al mio capitale di previdenza dopo il mio decesso, se non sono sposato o spostata e non ho figli?

In caso di decesso prima del pensionamento: se non c’è nessuno che abbia diritto a una rendita per conviventi, viene versato il capitale di vecchiaia. Ne beneficiano in primo luogo le persone che sono state sostenute in misura significativa dalla persona assicurata deceduta, i genitori, poi i fratelli e le sorelle ed eventuali altri e altre eredi. Se non ci sono eredi, il capitale rimane alla fondazione. In caso di decesso dopo il pensionamento: se il capitale di vecchiaia è stato prelevato, sarà incluso nella massa ereditaria. Se stavate percependo una rendita di vecchiaia e non c’è un o una convivente che abbia diritto a una rendita per conviventi, i pagamenti della rendita vengono interrotti.

→ Art. 4.5.7 del Regolamento di previdenza Vita Classic

Posso versare volontariamente un capitale aggiuntivo nella cassa pensioni?

In linea di massima sì, a patto che non abbiate già esaurito il vostro potenziale di riscatto. Ciò dipende dal capitale di previdenza già risparmiato, dal vostro piano di previdenza, dal vostro salario e dalla vostra età. Il vostro potenziale di riscatto è riportato sul certificato di previdenza. I riscatti nella cassa pensioni possono essere dedotti dalle imposte. La condizione è che non abbiate effettuato alcun prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni. Altrimenti è necessario prima versare nuovamente questo contributo. Chiedete una consulenza per scoprire come ottimizzare il più possibile i vostri riscatti dal punto di vista fiscale.

→ Art. 3.6 del Regolamento di previdenza Vita Classic

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