Domande frequenti sul Regolamento di previdenza Vita Classic
Nel Promemoria Domande frequenti sul Regolamento di previdenza Vita Classic trovate le risposte alle domande più frequenti su pensionamento, decesso, divorzio e molto altro.
Per esempio:
Nel Promemoria Domande frequenti sul Regolamento di previdenza Vita Classic trovate le risposte alle domande più frequenti su pensionamento, decesso, divorzio e molto altro.
Per esempio:
La rendita AVS (1° pilastro) può essere percepita al più presto a 63 anni, mentre la rendita della cassa pensioni (2° pilastro) già a 58 anni. Sia nel 1° che nel 2° pilastro le rendite devono essere percepite al più tardi a 70 anni. Nella cassa pensioni potete scegliere tra rendita e prelievo di capitale, oppure optare per un mix di entrambi.
→ Art. 2.2 e segg. del Regolamento di previdenza Vita Classic
In caso di decesso prima del pensionamento, per legge la rendita per coniugi è pari al 60% della rendita d’invalidità massima. In caso di decesso dopo il pensionamento, è pari al 60% della rendita di vecchiaia. La Fondazione collettiva Vita eroga tuttavia anche una rendita per conviventi, a condizione che questi abbiano vissuto in comunione domestica con la persona assicurata negli ultimi cinque anni fino al suo decesso. Le prestazioni concrete sono indicate nel piano di previdenza individuale. È possibile che la rendita per conviventi sia superiore alle prestazioni minime previste dalla legge.
→ Art. 4.5.1 e 4.5.2 del Regolamento di previdenza Vita Classic
In caso di divorzio, metà dell’intero capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio viene trasferito alla cassa pensioni del o della partner da cui si divorzia. In un modello di famiglia tradizionale la persona che lavora un numero maggiore di ore potrebbe poi avere una grossa lacuna nella cassa pensioni. È possibile colmarle con dei riscatti volontari. A tale proposito, dopo un divorzio sono previste disposizioni speciali.
Dovrete far trasferire il vostro capitale di previdenza all’istituto di previdenza del vostro nuovo datore di lavoro. Se questo supera l’importo definito per il finanziamento delle prestazioni, la cassa pensioni non è tenuta ad acquisire l’intero avere. Il resto può essere versato su un conto di libero passaggio o su un conto deposito e prelevato separatamente al momento del pensionamento, con effetti positivi sul carico fiscale.