
A fine agosto il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (Covid-19). Con questo atto si è conclusa la maggior parte delle misure applicate secondo il diritto di necessità dell’aprile 2020 nel settore dell’indennità per lavoro ridotto e si è tornati al sistema originario. Ciononostante i seguenti aspetti restano in vigore fino alla fine di marzo 2021: la procedura semplificata per la richiesta per il preannuncio del lavoro ridotto nonché la decisione che le ore straordinarie non devono essere ridotte prima del godimento.
Ulteriori adeguamenti dell’ordinanza sono attualmente in fase di consultazione in conformità con la modifica della Legge sul Covid-19 recentemente emanata dal Parlamento. Sono previste le seguenti modifiche: il periodo di attesa sarà sospeso. Inoltre non verranno più presi in considerazione i periodi di conteggio in cui la perdita del lavoro supera l’85 percento dell’orario di lavoro aziendale. Infine il diritto all’ILR deve essere ampliato a persone con rapporto di lavoro a tempo determinato e apprendisti. Il Consiglio federale delibererà formalmente in merito il 20 gennaio 2021. Ciononostante le misure previste entrano puntualmente in vigore.
Domande e risposte sulla lavoro ridotto e perdita di guadagno
Lavoro ridotto
Un’indennità per lavoro ridotto serve a conservare i posti di lavoro in caso di provvisori cali dell’occupazione e a garantire i pagamenti dei salari. Il lavoro ridotto deve essere richiesto dal datore di lavoro. I lavoratori aventi diritto devono tuttavia concedere il loro consenso al riguardo. Requisito fondamentale è un’interruzione del lavoro pari ad almeno il 10 percento per una durata di quattro settimane di lavoro consecutive. L’indennità per lavoro ridotto si calcola come segue:
Totale delle ore nominali dei lavoratori aventi diritto
– detrazione di tutte le assenze retribuite e non retribuite
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= ore di lavoro complessivamente prestate
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Un’interruzione del lavoro dovuta alle misure disposte dalle autorità, come quelle adottate per arginare la diffusione del coronavirus, in linea di massima è computabile e viene indennizzata se anche gli altri requisiti sono soddisfatti. Con un’eccezione: non esiste alcun diritto all’indennità se l’impresa potrebbe sfruttare altre possibilità di fatturato e in questo modo continuare a utilizzare completamente i collaboratori oppure se un’assicurazione privata si fa carico delle interruzioni.
Chi ha diritto al lavoro ridotto?
In linea di principio vi hanno diritto i lavoratori che sono tenuti a versare i contributi AVS, che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile AVS.
Le regolamentazioni speciali per le misure applicate secondo il diritto di necessità dei gruppi di interesse si sono concluse al 31 agosto 2020 con l’adeguamento dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (Covid-19). La procedura di richiesta semplificata e la disposizione secondo la quale le ore straordinarie non devono essere ridotte prima del godimento, sono state prorogate e rimarranno in vigore fino a fine marzo 2021.
Ora, in seguito alla regolamentazione speciale, al 1° settembre 2020 hanno diritto:
i lavoratori a chiamata, che lavorano in azienda da almeno sei mesi con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con un rapporto di lavoro a tempo determinato con termine di disdetta contrattuale
Nessun diritto all’indennità per lavoro ridotto viene concesso ai lavoratori,
- che hanno un rapporto di lavoro disdetto
- che non sono d’accordo con il lavoro ridotto
- il cui orario di lavoro non è sufficientemente controllabile (p.es. lavoro su chiamata).
Nel frattempo è stata sospesa l’indennità per lavoro ridotto per:
- lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche dipendenti temporanei (aventi diritto fino a fine agosto 2020)
- persone, considerate particolarmente a rischio, perché p.es. soffrono di patologie del sistema cardio-circolatorio, problemi cronici delle vie respiratorie o cancro, e alle quali il datore di lavoro nonostante gli sforzi a causa della situazione aziendale non ha potuto offrire le dovute misure precauzionali (aventi diritto fino a fine giugno 2020)
- apprendisti (aventi diritto fino a fine maggio 2020)
- persone in posizione assimilabile a quella del datore di lavoro (p.es. persone impiegate nella propria Sagl, soci e membri del supremo organo dirigenziale) inclusi coniugi o conviventi registrati (aventi diritto fino alla fine di maggio 2020).
A quanto ammonta l’indennità per lavoro ridotto?
Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha concordato un ulteriore articolo nella legge sul Covid-19. Secondo tale articolo le persone con un reddito fino 3’470 franchi, in caso di lavoro ridotto ricevono il 100 percento dell’indennità. Anche per un reddito da 3’470 a 4’340 franchi l’indennità per lavoro ridotto in caso perdita totale di guadagno ammonta a 3’470 franchi; perdite parziali di guadagno vengono calcolate in proporzione. La classificazione dei salari a tempo parziale avviene sulla base del salario stimato per un carico di lavoro a tempo pieno. A partire da 4'340 franchi l’indennità ammonta all’80 percento del calo di lavoro computabile, limitatamente a un massimo di 12’350 franchi al mese. ( ). Se viene già versata un’altra prestazione assicurativa, viene meno il diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Inizio e durata dell’indennità per lavoro ridotto
Il Consiglio federale aveva deliberato di sospendere fino alla fine di agosto 2020 il tempo di attesa per la riscossione dell’indennità per lavoro ridotto. Dal 1° settembre è entrato in vigore un tempo di attesa ridotto a un giorno.
Il 1° giugno 2020 il Consiglio federale ha revocato la sospensione del termine di preannuncio. Da tale data l’introduzione del lavoro ridotto deve di nuovo essere comunicata con dieci giorni di anticipo. Qualora venissero emanate misure ufficiali a breve termine, tale termine può essere ridotto.
L’indennità per lavoro ridotto ora viene versata entro due anni per un massimo di 18 mesi.
Cosa succede con i contributi alle assicurazioni sociali?
Buono a sapersi: tutte le assicurazioni sociali vanno calcolate sul 100 percento del salario. Il datore di lavoro viene indennizzato per la sua quota di contributi delle assicurazioni sociali dalla cassa di disoccupazione. Cosa significa quindi per i contributi alla previdenza professionale? Per evitare lacune nella previdenza professionale dei lavoratori, i contributi non subiscono variazioni. Per il pagamento dei contributi 2020 delle lavoratrici e dei lavoratori si possono utilizzare le riserve del datore di lavoro.
Notifica del lavoro ridotto
Il lavoro ridotto si può notificare al competente servizio cantonale oppure ora anche online all’indirizzo https://www.job-room.ch/home/company.
Indennità di perdita di guadagno
L’indennità di perdita di guadagno serve per attenuare le conseguenze economiche causate da una perdita di guadagno. In conformità alle disposizioni dell’IPG la Confederazione e i cantoni, con la nuova legge sul Covid-19, hanno la competenza di emanare misure per il contenimento del coronavirus. Anche le conseguenze economiche di queste misure devono venir coperte con l’indennità per perdita di guadagno per coronavirus e possono essere rivendicate entro il 30 giugno 2021.
Chi ha diritto all’indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus dal 17 settembre 2020?
- i lavoratori indipendenti e dirigenti impiegati nella propria azienda, che subiscono una perdita di guadagno a seguito della chiusura dell’attività disposta dalle autorità federali o del divieto di svolgere manifestazioni, tra cui artiste e artisti, i cui ingaggi sono stati annullati
- i lavoratori indipendenti e dirigenti impiegati nella propria azienda, che a causa delle misure per combattere il coronavirus sono interessati da una perdita di salario o di reddito o da un calo di fatturato superiore al 40 percento, p.es. agenzie di viaggio, se il loro reddito AVS ammonta ad almeno 10’000 franchi svizzeri
- i genitori con figli di età inferiore ai dodici anni, che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita; non ne hanno tuttavia diritto se già percepiscono l’indennità per lavoro ridotto
- i genitori con figli con esigenze speciali fino al 18° anno di età (per supplemento per cure intensive dell’AI) o fino al 20° anno di età (per scuole speciali o istituzioni)
- le persone che devono interrompere la loro attività lucrativa a seguito di una misura di quarantena disposta dalle autorità o del medico; non ne hanno tuttavia diritto se già percepiscono l’indennità per lavoro ridotto
A quanto ammonta l’indennità di perdita di guadagno?
L’indennità ammonta all’80 percento del reddito medio soggetto all’AVS che veniva percepito prima del diritto all’indennità. Il salario assicurato è limitato a un massimo di 88’200 franchi svizzeri all’anno, che corrisponde a un importo massimo mensile di 7'350 franchi, ovvero a un’indennità giornaliera di 196 franchi. L’indennità di perdita di guadagno è sussidiaria. Questo significa che se la persona avente diritto percepisce già prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata, non ha alcun diritto o ha al massimo un diritto parziale all’indennità. In caso di pagamento continuato del salario il diritto spetta al datore di lavoro.
L’inizio e la durata dell’indennità di perdita di guadagno variano
- Inizio/fine per lavoratori indipendenti: non appena sono soddisfatte tutte le condizioni (non prima del 17 settembre 2020), il versamento delle indennità giornaliere viene effettuato per la durata delle misure disposte dall’autorità.
- Inizio/fine per genitori: dal quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni (non prima del 20 settembre 2020), vengono versate al massimo 30 indennità giornaliere fino a quando viene trovata una soluzione di custodia alternativa oppure la misura viene eliminata per i lavoratori indipendenti. Nella maggior parte dei casi i primi tre giorni sono coperti dal pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro.
- Inizio/fine per le persone in quarantena: non appena sono soddisfatte tutte le condizioni (non prima del 17 settembre 2020), vengono versate al massimo dieci indennità giornaliere fino al termine della quarantena.
Per lavoratori indipendenti che già sulla base dei fondamenti di legge in vigore fino al 16 settembre 2020 avevano percepito un’indennità, dal 17 settembre 2020 la base di calcolo per un’indennità resta identica.
Cosa succede con i contributi alle assicurazioni sociali?
L’indennità di perdita di guadagno è soggetta all’obbligo di versamento di contributi secondo le norme di diritto delle assicurazioni sociali. Quindi vengono detratti i consueti contributi per AVS, AI, IPG ed eventualmente AD. Le casse di compensazione AVS possono concedere a datori di lavoro e lavoratori indipendenti una dilazione del pagamento per sei mesi senza interessi di mora. Nella cassa pensioni non si procede a un adeguamento del guadagno assicurato fintanto che sussiste l’obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni, art. 324a. I contributi restano pertanto dovuti per il loro importo pieno.
Richiesta dell’indennità di perdita di guadagno
L’indennità di perdita di guadagno per coronavirus deve essere rivendicata dal lavoratore presso la cassa di compensazione AVS di sua competenza e viene versata sotto forma di indennità giornaliera.
Informazioni utili per gli assicurati delle Fondazioni collettive Vita
Per i lavoratori non cambia nulla: il salario determinante valido per la previdenza professionale resta invariato e corrisponde al presunto salario annuo AVS. Per i lavoratori indipendenti che sono assicurati insieme con il loro personale:
- Come base per il calcolo del salario assicurato per la previdenza professionale vale sempre il previsto salario annuo.
- Nel reddito annuo rientrano anche le indennità di perdita di guadagno erogate per la perdita di guadagno a causa delle misure di contenimento del coronavirus (indennità di perdita di guadagno coronavirus).