A fine agosto il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (Covid-19). Con questo atto si è conclusa la maggior parte delle misure applicate secondo il diritto di necessità dell’aprile 2020 nel settore dell’indennità per lavoro ridotto e si è tornati al sistema originario. Ciononostante i seguenti aspetti restano in vigore fino alla fine di marzo 2021: la procedura semplificata per la richiesta per il preannuncio del lavoro ridotto nonché la decisione che le ore straordinarie non devono essere ridotte prima del godimento.
Ulteriori adeguamenti dell’ordinanza sono attualmente in fase di consultazione in conformità con la modifica della Legge sul Covid-19 recentemente emanata dal Parlamento. Sono previste le seguenti modifiche: il periodo di attesa sarà sospeso. Inoltre non verranno più presi in considerazione i periodi di conteggio in cui la perdita del lavoro supera l’85 percento dell’orario di lavoro aziendale. Infine il diritto all’ILR deve essere ampliato a persone con rapporto di lavoro a tempo determinato e apprendisti. Il Consiglio federale delibererà formalmente in merito il 20 gennaio 2021. Ciononostante le misure previste entrano puntualmente in vigore.
Lavoro ridotto
Un’indennità per lavoro ridotto serve a conservare i posti di lavoro in caso di provvisori cali dell’occupazione e a garantire i pagamenti dei salari. Il lavoro ridotto deve essere richiesto dal datore di lavoro. I lavoratori aventi diritto devono tuttavia concedere il loro consenso al riguardo. Requisito fondamentale è un’interruzione del lavoro pari ad almeno il 10 percento per una durata di quattro settimane di lavoro consecutive. L’indennità per lavoro ridotto si calcola come segue:
Totale delle ore nominali dei lavoratori aventi diritto
– detrazione di tutte le assenze retribuite e non retribuite
|
= ore di lavoro complessivamente prestate
|
Un’interruzione del lavoro dovuta alle misure disposte dalle autorità, come quelle adottate per arginare la diffusione del coronavirus, in linea di massima è computabile e viene indennizzata se anche gli altri requisiti sono soddisfatti. Con un’eccezione: non esiste alcun diritto all’indennità se l’impresa potrebbe sfruttare altre possibilità di fatturato e in questo modo continuare a utilizzare completamente i collaboratori oppure se un’assicurazione privata si fa carico delle interruzioni.
Chi ha diritto al lavoro ridotto?
Le regolamentazioni speciali per le misure applicate secondo il diritto di necessità dei gruppi di interesse si sono concluse al 31 agosto 2020 con l’adeguamento dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (Covid-19). La procedura di richiesta semplificata e la disposizione secondo la quale le ore straordinarie non devono essere ridotte prima del godimento, sono state prorogate e rimarranno in vigore fino a fine marzo 2021.
Ora, in seguito alla regolamentazione speciale, al 1° settembre 2020 hanno diritto:
Nessun diritto all’indennità per lavoro ridotto viene concesso ai lavoratori,
- che hanno un rapporto di lavoro disdetto
- che non sono d’accordo con il lavoro ridotto
- il cui orario di lavoro non è sufficientemente controllabile (p.es. lavoro su chiamata).
Nel frattempo è stata sospesa l’indennità per lavoro ridotto per:
- lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato, anche dipendenti temporanei (aventi diritto fino a fine agosto 2020)
- persone, considerate particolarmente a rischio, perché p.es. soffrono di patologie del sistema cardio-circolatorio, problemi cronici delle vie respiratorie o cancro, e alle quali il datore di lavoro nonostante gli sforzi a causa della situazione aziendale non ha potuto offrire le dovute misure precauzionali (aventi diritto fino a fine giugno 2020)
- apprendisti (aventi diritto fino a fine maggio 2020)
- persone in posizione assimilabile a quella del datore di lavoro (p.es. persone impiegate nella propria Sagl, soci e membri del supremo organo dirigenziale) inclusi coniugi o conviventi registrati (aventi diritto fino alla fine di maggio 2020).
A quanto ammonta l’indennità per lavoro ridotto?
Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha concordato un ulteriore articolo nella legge sul Covid-19. Secondo tale articolo le persone con un reddito fino 3’470 franchi, in caso di lavoro ridotto ricevono il 100 percento dell’indennità. Anche per un reddito da 3’470 a 4’340 franchi l’indennità per lavoro ridotto in caso perdita totale di guadagno ammonta a 3’470 franchi; perdite parziali di guadagno vengono calcolate in proporzione. La classificazione dei salari a tempo parziale avviene sulla base del salario stimato per un carico di lavoro a tempo pieno. A partire da 4'340 franchi l’indennità ammonta all’80 percento del calo di lavoro computabile, limitatamente a un massimo di 12’350 franchi al mese. ( ). Se viene già versata un’altra prestazione assicurativa, viene meno il diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Inizio e durata dell’indennità per lavoro ridotto
Il 1° giugno 2020 il Consiglio federale ha revocato la sospensione del termine di preannuncio. Da tale data l’introduzione del lavoro ridotto deve di nuovo essere comunicata con dieci giorni di anticipo. Qualora venissero emanate misure ufficiali a breve termine, tale termine può essere ridotto.
L’indennità per lavoro ridotto ora viene versata entro due anni per un massimo di 18 mesi.
Cosa succede con i contributi alle assicurazioni sociali?
Notifica del lavoro ridotto
Indennità di perdita di guadagno
Chi ha diritto all’indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus dal 17 settembre 2020?
Hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per coronavirus:
- i lavoratori indipendenti e dirigenti impiegati nella propria azienda, che subiscono una perdita di guadagno a seguito della chiusura dell’attività disposta dalle autorità federali o del divieto di svolgere manifestazioni, tra cui artiste e artisti, i cui ingaggi sono stati annullati
- i lavoratori indipendenti e dirigenti impiegati nella propria azienda, che a causa delle misure per combattere il coronavirus sono interessati da una perdita di salario o di reddito o da un calo di fatturato superiore al 40 percento, p.es. agenzie di viaggio, se il loro reddito AVS ammonta ad almeno 10’000 franchi svizzeri
- i genitori con figli di età inferiore ai dodici anni, che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita; non ne hanno tuttavia diritto se già percepiscono l’indennità per lavoro ridotto
- i genitori con figli con esigenze speciali fino al 18° anno di età (per supplemento per cure intensive dell’AI) o fino al 20° anno di età (per scuole speciali o istituzioni)
- le persone che devono interrompere la loro attività lucrativa a seguito di una misura di quarantena disposta dalle autorità o del medico; non ne hanno tuttavia diritto se già percepiscono l’indennità per lavoro ridotto
A quanto ammonta l’indennità di perdita di guadagno?
L’inizio e la durata dell’indennità di perdita di guadagno variano
- Inizio/fine per lavoratori indipendenti: non appena sono soddisfatte tutte le condizioni (non prima del 17 settembre 2020), il versamento delle indennità giornaliere viene effettuato per la durata delle misure disposte dall’autorità.
- Inizio/fine per genitori: dal quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni (non prima del 20 settembre 2020), vengono versate al massimo 30 indennità giornaliere fino a quando viene trovata una soluzione di custodia alternativa oppure la misura viene eliminata per i lavoratori indipendenti. Nella maggior parte dei casi i primi tre giorni sono coperti dal pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro.
- Inizio/fine per le persone in quarantena: non appena sono soddisfatte tutte le condizioni (non prima del 17 settembre 2020), vengono versate al massimo dieci indennità giornaliere fino al termine della quarantena.
Cosa succede con i contributi alle assicurazioni sociali?
Richiesta dell’indennità di perdita di guadagno
Informazioni utili per gli assicurati delle Fondazioni collettive Vita
Per i lavoratori non cambia nulla: il salario determinante valido per la previdenza professionale resta invariato e corrisponde al presunto salario annuo AVS. Per i lavoratori indipendenti che sono assicurati insieme con il loro personale:
- Come base per il calcolo del salario assicurato per la previdenza professionale vale sempre il previsto salario annuo.
- Nel reddito annuo rientrano anche le indennità di perdita di guadagno erogate per la perdita di guadagno a causa delle misure di contenimento del coronavirus (indennità di perdita di guadagno coronavirus).