1° pilastro - AVS/AI la previdenza statale

1° pilastro

La previdenza statale (AVS/AI/IPG)

Con l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI), la previdenza statale costituisce il 1° pilastro ed è pertanto il fondamento del concetto dei tre pilastri alla base del sistema previdenziale svizzero. L’obiettivo del 1° pilastro è garantire il minimo vitale a pensionati, invalidi e superstiti. Qualora le prestazioni dell’AVS e dell’AI non siano sufficienti a garantire il minimo vitale, la persona interessata riceve in più delle prestazioni complementari (PC).

Chi è assicurato?

  • Tutte le persone che risiedono e lavorano in Svizzera
  • Le persone che lavorano in Svizzera ma risiedono all’estero
  • Inoltre, le persone che risiedono in Svizzera ma non esercitano alcuna attività lucrativa (ad es. studenti, invalidi e prepensionati)

Di regola, chi trasferisce il domicilio all’estero e non lavora più in Svizzera non è più assicurato in via obbligatoria. In un secondo momento queste persone presentano delle lacune contributive, a meno che non optino per un’assicurazione complementare facoltativa.

Quali prestazioni sono assicurate?

  • Durante la vecchiaia: rendita di vecchiaia
  • Decesso a sostegno della famiglia: rendita per vedovo e vedova, rendita semplice per orfani e rendita per orfani
  • Perdita di salario dovuta ad invalidità: rendita d’invalidità, rendita per figli di invalidi

Come viene finanziato il 1° pilastro?

Il 1° pilastro viene finanziato nell’ambito del sistema di ripartizione. Ciò significa che i lavoratori e i datori di lavoro versano dei contributi mensili tramite i quali vengono corrisposte le attuali rendite. I contributi per l’AVS, l’AI e l’IPG (indennità per perdita di guadagno) vengono versati per metà dal lavoratore e per l’altra metà dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti e le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono finanziare tutti i loro contributi in modo del tutto autonomo. I relativi contributi si calcolano in percentuale sul salario lordo.

Aliquote contributive attualmente valide

  AVS AI IPG Total
Aliquote contributive 8,7 % 1,4 % 0,5 % 10,55 %

Sono tenute a versare i contributi tutte le persone residenti in Svizzera o esercitanti un’attività lucrativa a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Anche le persone che non esercitano un’attività lucrativa, o non ancora, sono tenute a versare i contributi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età. Chi esercita un’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento ordinaria versa i contributi unicamente se il reddito supera i CHF 1’400 mensili.

Anche la Confederazione e i cantoni forniscono un contributo decisivo al finanziamento del 1° pilastro con l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sull’alcol e sul tabacco.

Importante

Se avete intenzione di andare in pensione a breve, da tre a quattro mesi prima della data del pensionamento desiderata dovreste iscrivervi presso la cassa di compensazione per il pagamento della rendita. Potete richiedere l’indirizzo di contatto della cassa di compensazione competente al Centro d’informazione AVS/AI.

Presso la cassa di compensazione o il Centro d’informazione AVS/AI potete inoltre richiedere gratuitamente un estratto conto individuale che indica a quanto ammonterà la vostra rendita AVS e se mancano degli anni di contribuzione.

Eventuali lacune contributive o anni di contribuzione mancanti nell’AVS possono essere dovuti ad esempio a un corso di studi, a un’attività lucrativa esercitata all’estero o a un periodo temporaneo di disoccupazione. Se la lacuna contributiva sussiste dal 20° anno di età fino al pensionamento, ne deriva una riduzione della rendita di vecchiaia. Dall’insorgere delle lacune contributive, avete cinque anni di tempo per versare i contributi mancanti.

La rendita AVS massima ammonta a CHF 2’450 al mese, ma si ottiene solo se durante la vita lavorativa è stato raggiunto un salario annuo medio pari a CHF 88’200. Gli uomini devono inoltre aver versato almeno 44 anni di contributi e le donne 43. La rendita di vecchiaia minima dell’AVS è fissata a CHF 1’225 al mese, ma anch’essa viene ridotta in presenza di lacune contributive. 

Le persone coniugate hanno diritto a ricevere insieme un importo superiore di massimo una volta e mezza la rendita AVS massima. Tale limitazione della rendita non si applica tuttavia ai conviventi.

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